Il GPP obbligatorio

La normativa sul Green Public Procurement in Italia

In Italia il Green Public Procurement, ovvero l’adozione di Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici, è diventato obbligatorio per le forniture, servizi e lavori di qualsiasi importo con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 50 del 18 Aprile 2016, in particolare all’articolo 34, corretto poi con il D.lgs del 19 aprile 2017, n. 56).

Per Green Public Procurement (GPP) si intende “l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”: adottare il GPP significa – secondo quanto previsto dal Piano d’Azione Nazionale per il GPP (il PAN GPP approvato con Decreto Interministeriale 135 dell’11 aprile 2008, successivamente aggiornato con Decreto 10 aprile 2013)  – rispettare i Criteri Ambientali Minimi, per categoria di Prodotto, approvati dal Ministero della Transizione Ecologica, reperibili sul sito dedicato al GPP: http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi.

Le categorie di prodotto per le quali approvare dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 1127 Legge 296/2006, sono undici: a) arredi; b) materiali da costruzione; c) manutenzione delle strade; d) gestione del verde pubblico; e) illuminazione e riscaldamento; f) elettronica; g) tessile; h) cancelleria; i) ristorazione; l) materiali per l’igiene; m) trasporti.

L’articolo 34  prevede che le stazioni appaltanti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione nazionale per il GPP attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM. Inoltre, ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, le stazioni appaltanti devono tenere in considerazione i criteri premianti inclusi nei CAM approvati dal Ministero della Transizione Ecologica. La documentazione progettuale e di gara non conforme ai CAM è impugnabile.

Anche le imprese devono conformare i propri prodotti e servizi ai CAM per poter partecipare alle gare per forniture e servizi mentre nelle gare per lavori devono essere impiegati materiali da costruzione e componenti edilizi conformi al CAM edilizia e al CAM strade, quest’ultimo in fase di definizione.

Inoltre, per favorire, nelle gare per forniture e servizi, l’adozione di prodotti e servizi con certificazione di prodotto e per la diffusione dei sistemi di gestione ambientale e altri sistemi di certificazione dell’organizzazione, il Codice dei Contratti Pubblici (articolo 93, comma 7) prevede che l’importo della garanzia è ridotto:

  • del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
  • nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
  • nei contratti relativi a servizi o forniture, del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE);
  • nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
  • nei contratti di servizi e forniture, del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del  rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Infine, occorre ricordare che l’articolo 95 del Nuovo Codice sugli Appalti  considera prevalente il criterio di aggiudicazione all’Offerta Economicamente più vantaggiosa, dove, nella valutazione, il “prezzo” viene sostituito dal “costo”, valutato  comprendendo i costi relativi all’acquisizione, i costi connessi all’utilizzo –  quali consumo di energia e altre risorse, costi di manutenzione, costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio – e i costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.