Lo scorso 11 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 che aggiorna gli “orientamenti tecnici sull’applicazione del principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente anche noto come principio DNSH, cioè “Do No Significant Harm”.
Il principio DNSH nasce nel 2021 per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali. Si tratta, dunque, di una misura che i 27 Stati membri dovrebbero applicare nei propri Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza. A questo scopo il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia”.
Si parla di tassonomia delle attività economiche sostenibili per indicare una classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali. In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un’attività economica arrechi un danno significativo:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- all’adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
- all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: – conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; – l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; – lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
- alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.
Gli aggiornamenti del principio DNSH
La nuova versione riprende il contenuto della precedente Comunicazione 2021/58-01, fornendo indicazioni agli Stati Membri su come valutare le misure da inserire nei Piani di ripresa e resilienza alla luce del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), in base al loro impatto sugli obiettivi ambientali dell’Unione.
Gli aggiornamenti principali sono di tipo procedurale e riguardano il mondo finanziario. La Commissione specifica, infatti, che gli aggiornamenti “si limitano a definire le modalità di applicazione del principio DNSH esclusivamente nel contesto dei dispositivi per la ripresa e resilienza, tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche, e non pregiudicano l’applicazione e l’attuazione del regolamento sulla tassonomia e di altri atti legislativi adottati in relazione ad altri fondi dell’Ue”.
Rispetto alla versione precedente, lo stesso MASE, segnala il riferimento, al capitolo 2.4, ai prodotti finanziari attuati nell’ambito del Fondo InvestEU, per i quali si richiede di dimostrare l’assenza di danno significativo ai sei obiettivi ambientali di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, applicando le norme InvestEU in combinazione con le pertinenti politiche del partner esecutivo.
Approfondimento e casi pratici di applicazione del DNSH
Nella pubblicazione la Commissione fornisce sei casi pratici di applicazione, con tanto di schede e simulazioni. Gli esempi riguardano l’efficienza energetica in edifici esistenti, la gestione dei rifiuti, le infrastrutture di trasporto, la rottamazione delle auto e l’irrigazione dei terreni.
A tal proposito, indichiamo anche i diversi approfondimenti sul tema durante le ultime edizioni del Forum Compraverde fruibili gratuitamente online.
- Vademecum di supporto ai Comuni per la verifica di conformità dei progetti PNRR al Principio DNSH
- CReIAMO PA L1 WP1 – Il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente
- Cosa richiedono i progetti del PNRR: i Vademecum per il rispetto dell’approccio DNSH
- Il DNSH: un lacciuolo burocratico o un modo per ridurre il rischio?
- DNSH e CAM nei progetti del PNRR
- DNSH: adattamento ai cambiamenti climatici
- DNSH: tutela delle risorse idriche
- DNSH: transizione verso un’economia circolare
- DNSH: prevenzione e riduzione dell’inquinamento
Infine, segnaliamo il Vademecum DNSH di Fondazione IFEL – “Il Vademecum DNSH. Indicazioni operative per l’applicazione del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente nei progetti pubblici PNRR” – ovvero la raccolta di diversi quaderni e due allegati pensata per supportare i Comuni, in particolare RUP e progettisti, nella corretta applicazione del principio DNSH. Vademecum DNSH.
- Quaderno operativo 1, Ambito edilizia e cantieristica
- Quaderno operativo 2, Ambito Impianti
- Quaderno operativo 3, Ambito Strade, trasporti e mobilità sostenibile
- Quaderno operativo 4, Ambito Raccolta rifiuti, trattamento acque reflue e pozzi di assorbimento del carbonio